Qual è il perimetro effettivo del referendum confermativo?

Punto di vista

L’articolo 138 della Costituzione italiana disciplina le modalità di revisione costituzionale, prevedendo, tra l’altro, il ricorso al referendum confermativo. Un meccanismo che si inserisce entro un perimetro preciso, segnato dal limite invalicabile dell’articolo 139 della Costituzione italiana, che esclude ogni revisione della forma repubblicana.

Nel caso dell’ultima riforma della giustizia, il procedimento si è concluso con la bocciatura referendaria della legge, secondo quanto previsto dalla Carta. Questo è il dato istituzionale, e come tale va assunto.

Accanto a questo dato, ce n’è un altro, di natura politica. Il contenuto della riforma era già presente nel programma della coalizione che ha vinto le elezioni del 2022. Gli elettori hanno quindi conferito la fiducia a una proposta politica che includeva, tra i suoi obiettivi, un intervento sulla giustizia, pur senza esprimersi su un testo normativo specifico.

Durante la campagna referendaria, Giorgia Meloni ha più volte chiarito che l’esito del referendum non avrebbe inciso sulla tenuta del governo. Una posizione coerente sul piano delle regole: il referendum confermativo non è uno strumento di verifica della fiducia politica, ma un passaggio previsto nel procedimento di revisione costituzionale.

Questa distinzione, tuttavia, tende a sfumare nel dibattito pubblico. Da un lato, è evidente che il voto referendario dovrebbe riguardare esclusivamente il merito della riforma. È perfettamente plausibile che un elettore favorevole al governo voti contro la riforma, così come il contrario. Dall’altro lato, è altrettanto evidente che ogni consultazione popolare, soprattutto su temi ad alta intensità simbolica, produca inevitabilmente effetti politici.

Il precedente del referendum costituzionale italiano del 2016 resta emblematico. In quel caso, la scelta di Matteo Renzi di legare esplicitamente l’esito del referendum alla propria permanenza a Palazzo Chigi ha trasformato una consultazione istituzionale in un voto politico sull’esecutivo e sulla persona. Una torsione che ha inciso profondamente sull’interpretazione del risultato e che ha finito per alterare la funzione stessa dello strumento referendario.

Da qui emerge un interrogativo che meriterebbe una risposta più netta da parte di giuristi e costituzionalisti: qual è, oggi, il perimetro effettivo del referendum confermativo? È uno strumento tecnico di controllo sul processo di revisione costituzionale o, nei fatti, si è trasformato in un momento di verifica politica più ampia?

La questione non è solo teorica. Se è legittimo trarre conclusioni politiche da un esito referendario, resta da capire entro quali limiti. Il rischio è che il risultato venga caricato di significati eccedenti rispetto alla funzione che la Costituzione gli attribuisce, alimentando una dinamica di sovrainterpretazione. In questi casi, il confine tra lettura politica e forzatura diventa sottile.

Si apre così una tensione difficilmente eliminabile: da un lato, le regole costituzionali, spesso evocate in chiave quasi sacrale; dall’altro, la fisiologia del conflitto politico, che tende a utilizzare ogni passaggio elettorale come terreno di legittimazione o delegittimazione.

Mi si conceda il lusso di una polemica: è paradossale che, proprio coloro che alla vigilia del referendum denunciavano lo scandalo della Costituzione scassinata, a risultato acquisito non si facciano scrupoli di reinterpretare in chiave opportunistica le regole della Carta.

Il punto, allora, non è negare la dimensione politica del referendum, ma riconoscerne i limiti. Senza questa consapevolezza, il rischio è duplice: svuotare lo strumento della sua funzione originaria oppure trasformarlo stabilmente in un plebiscito implicito sull’esecutivo.

In quest’ultima ipotesi, è plausibile che divenga sempre più raro il ricorso al referendum confermativo, con l’assurda conseguenza che interrogare il Popolo sovrano diventi un rischio per la stessa tenuta delle istituzioni. Un’ipotesi non del tutto priva di contesto e, soprattutto, corroborata dalle opinioni di alcuni testimonial del “No”, tra cui la bravissima interprete musicale Fiorella Mannoia, che ha ammesso di non comprendere i contenuti tecnici del quesito referendario.

Le valutazioni sulle prospettive del governo appartengono a un piano diverso, ma a quanto pare solo per principio. Riguardano la strategia politica, la capacità di tenuta e le scelte future dell’esecutivo. Sono questioni rilevanti, che allo stato è facile confondere con il significato del referendum. Tutto ciò rischia di spostare il baricentro dello strumento referendario oltre il suo perimetro costituzionale.

 

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Credit: foto di Taylor Smith su Unsplash.

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